CASTELLAMMARE, Coprifuoco alle 20

Fino a fine febbraio è vietato uscire dopo le 20

Confermate le voci di corridoio del pomeriggio. A Castellammare di Stabia coprifuoco alle 20 fino a domenica 28 febbraio. Con l’ordinanza n° 68, il sindaco Gaetano Cimmino conferma la chiusura delle scuole fino al 28 febbraio prossimo.

Si aggiunge la chiusura della villa tranne che dalle 6,30 alle 8,30 e la chiusura totale alle 20 di tutte le attività ed il divieto di circolazione in strada, tranne che per comprovati casi urgenza.

«per il periodo intercorrente da sabato 20 febbraio 2021 e fino a domenica 28 febbraio
2021:
dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti, sul territorio
comunale, esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute, comprovati mediante apposito modulo di

autocertificazione. È consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • la chiusura degli asili nido comunali;
    la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche
    dell’infanzia e primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado; restano
    comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello
    spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa
    valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così
    come previsto dall’ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

per le scuole paritarie e private è demandata ai dirigenti scolastici la possibilità di
disporre autonomamente misure restrittive per il contenimento del contagio, a seconda

dell’evoluzione epidemiologica all’interno di ogni singolo istituto;

l’apertura di tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio è consentita fino alle ore 18.00;

l’apertura dei punti vendita di generi alimentari è consentita fino alle ore 20.00, con rientro a domicilio del personale entro le ore 20.30;

le farmacie e le parafarmacie continueranno ad osservare il loro orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali anti-Covid;

restano consentite l’attività da asporto per i bar fino alle ore 18.00 e la ristorazione da
asporto per ristoranti e similari fino alle ore 20.00; la ristorazione con consegna a
domicilio è senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste nella fase di confezionamento e di trasporto;

  • è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto;
  • l’apertura delle edicole è consentita fino alle ore 18.00;
    l’apertura delle aree di rifornimento di carburante è consentita fino alle ore 18.00

(restano comunque in funzione i distributori automatici);

  • l’apertura al pubblico degli studi professionali (tra cui quelli sedi di patronati, sindacati
    e associazioni di categoria) è consentita fino alle ore 18.00;
  • l’apertura al pubblico delle agenzie immobiliari è consentita fino alle ore 18.00;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite fino alle ore 18.00;
    l’apertura degli esercizi in modalità self-service (distributori di bevande et similia) è consentita fino alle ore 18.00;

l’apertura delle tabaccherie è consentita fino alle ore 18.00 (restano comunque in funzione i distributori automatici posti all’esterno degli stessi);

l’accesso alla Villa Comunale e agli arenili è consentito dalle ore 6.30 alle ore 8.30, esclusivamente per l’attività sportiva individuale;

agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura, e a tutti gli uffici
pubblici e privati, di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in
materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi, mettendo a
disposizione degli avventori idonee soluzioni idro-alcoliche per le mani prima
dell’accesso all’esercizio e prevedere misure di ingresso contingentate o su
prenotazione assicurando che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

che nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia
esposto all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone
ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

che, su tutto il territorio comunale, sia fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto legge n.18/2020 (cd. “d.p.i. delle vie
respiratorie”) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale,
contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Non sono soggetti all’obbligo i
bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti affetti da forme di disabilità non compatibili
con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è
comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri;

la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati,
supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti,
oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura
corporea uguale o superiore a 37,5 °C, si fa obbligo di inibire l’accesso all’attività, con
invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

DISPONE
che il presente provvedimento entri in vigore a far data da sabato 20 febbraio 2021
e fino a domenica 28 febbraio 2021;