CAMPANIA, Giro di vite sulla movida: Locali chiusi alle 23

Dalla domenica al giovedì chiusura alle 23. Venerdì e sabato proroga di 1 ora

COntagi da covid_19 in aumento ed arrivano le prime strette dal Governo Regionale. Come avevano annunciato qualche giorno fa il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è arrivata l’ordinanza che si abbatte come una scure sulle attività economiche, in particolare i pubblici esercizi.

Nel primo pomeriggio, il Presidente della Campania ha firmato l’ordinanza numero 77 del 5 ottobre con decorrenza immediata. Poche sono le restrizioni indicate, perchè gli organi di Governo stanno cercando di limitare al minimo i contagi e quindi le occasioni in cui il virus passa da persona a persona.

Ecco il testo:

1 – Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in
conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n.19 del
2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica
quotidianamente rilevata:

1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività
dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì;
dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno
eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano
orari notturni di esercizio. Con l’entrata in vigore della presente disposizione è revocata la
previsione di cui al punto 1.2. dell’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020.
1.2.Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è
fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto
alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di
orario.

2 – Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui
all’Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi
Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii..
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente

3 – Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi
compresa la proroga:

3.1. dell’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi
all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale,
fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività
di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o
riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;

3.2. di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e
gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi
compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni
idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta
igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della
mascherina.

4 – Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni
e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal
Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono
irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni
di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria
dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,
principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG
50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.